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Articolo 12 octies del regolamento (UE) n. 833/201

Si prega di notare che il testo seguente è espressamente parte delle nostre Condizioni generali di contratto:

Premessa: l 'articolo 12 octies del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio impone all'[importatore/acquirente] di garantire che nessuna merce fornita nell'ambito o in relazione al presente accordo sia venduta, esportata o riesportata, direttamente o indirettamente, nella Federazione russa o destinata ad essere utilizzata nella Federazione russa. Per garantire l'osservanza di questa disposizione, si applicano le seguenti disposizioni:

(1) Divieto di vendita e di esportazione: l'[importatore/acquirente] si impegna a non vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, nella Federazione russa o per uso nella Federazione russa qualsiasi bene fornito che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 12 octies del regolamento (UE) n. 833/2014.

(2) Prevenzione delle operazioni di elusione: L'[importatore/acquirente] si impegna ad adottare tutte le misure necessarie e ragionevoli per garantire che il paragrafo (1) non venga eluso da terzi nella catena commerciale, compresi rivenditori o intermediari. Ciò include in particolare

  • clausole contrattuali con i commercianti a valle che vietino la rivendita alla Federazione Russa,
  • l'esecuzione di controlli sulle sanzioni dei partner commerciali,
  • la documentazione e la tracciabilità della catena di approvvigionamento.

(3) Attuazione di un meccanismo di monitoraggio: l'[importatore/acquirente] deve istituire e mantenere un meccanismo di monitoraggio adeguato per individuare e prevenire tempestivamente le violazioni dei paragrafi (1) o (2). Tale meccanismo deve comprendere almeno

  • un'analisi dei rischi per identificare le potenziali violazioni
  • il monitoraggio regolare dei partner commerciali
  • l'obbligo di segnalare attività sospette.

(4) Sanzioni e conseguenze legali in caso di violazione: qualsiasi violazione dei paragrafi (1), (2) o (3) costituisce una violazione materiale del presente Accordo. In tal caso, l'[esportatore/venditore] avrà il diritto di chiedere i rimedi appropriati, in particolare: (i) la risoluzione immediata del presente Accordo; (ii) l'imposizione di danni liquidati fino al 100% del valore totale dell'Accordo o del prezzo delle merci in questione, se superiore, nella misura consentita dalla legge applicabile.

(5) Obblighi di informazione e comunicazione: L'[importatore/acquirente] si impegna a informare immediatamente l'[esportatore/venditore] di qualsiasi problema o sospetto problema nell'adempimento dei paragrafi (1), (2) o (3). Inoltre, l'[importatore/acquirente] fornirà all'[esportatore/venditore] tutte le informazioni pertinenti sull'adempimento di tali obblighi entro due settimane, su richiesta.

(6) Obblighi di documentazione e verifica: L'[importatore/acquirente] è tenuto a documentare adeguatamente tutte le misure adottate per conformarsi alle presenti disposizioni e a conservare tale documentazione per un periodo di almeno [X] anni. L'[esportatore/venditore] ha il diritto di effettuare ispezioni o audit casuali per verificare la conformità alle disposizioni.